La mancata approvazione dei documenti contabili entro i termini di legge costituisce sintomo di grave criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 276/2025/PRSP, depositata il 4 dicembre 2025.
I giudici contabili hanno rammentato che l’art. 163 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede come conseguenza della mancata approvazione del bilancio di previsione, entro i termini di legge, l’applicazione dell’esercizio provvisorio o gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 citato.
La Corte dei conti ha costantemente sottolineato l’importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del c corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti negativi correlati al protrarsi dell’esercizio provvisorio (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR).





