I DFB certi e in attesa di riconoscimento vanno inglobati nel risultato di amministrazione

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 264/2025/PRSP, depositata il 28 novembre 2025, nell’ipotesi di sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, deve ritenersi necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza.

Si tratta di un’affermazione coerente con il contenuto prescrittivo del principio generale n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1), per il quale “nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate”.

Dunque, sulla base dello stesso precetto – ma anche nel rispetto del principio generale n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) – i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell’individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (sez. reg. di contr. Campania, pronunce n. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR, nonché Sezione delle Autonomie,  n. 1/2019/QMIG).

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