L’importanza del rispetto del principio contabile della continuità: il warning della Corte dei conti

Secondo il principio contabile della continuità, il rendiconto si pone in un flusso continuo da un anno all’altro: il rendiconto dell’anno N+1 deve tenere conto di quanto esposto nei saldi dell’anno N.

Sul punto già in passato la Corte Costituzionale aveva osservato, con argomento riferentesi all’ordinamento contabile regionale, ma di portata generale, che il principio di continuità del bilancio è una specificazione del più ampio principio dell’equilibrio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost., in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (sent. n. 181/2015), consentendo di inquadrare in via strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi.

La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 204/2025/PRSE, pubblicata il 24 novembre 2025, ha ritenuto violato detto principio contabile dinanzi ad una immotivata discrepanza, desumibili dal prospetto BDAP (Allegato a2), tra le “Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023” (nel caso specifico, € 48.356,82) e le “Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2024” (ne caso specifico, € 47.343,07).

Secondo i giudici, ancorché di lieve importo, la discrepanza rilevata, oltre ad evidenziare la scorretta rappresentazione contabile dei fatti gestionali delle annualità in esame, potrebbe avere delle conseguenze sugli atti previsionali e di rendiconto degli esercizi successivi e potrebbe comportare anche una differente valorizzazione della quota disponibile del risultato di amministrazione.

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