Appalti: la garanzia fideiussoria deve essere nativa digitale

Secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente.

Come precisato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 1° dicembre 2025, n. 2039, il termine “emessa” indica che il documento che incorpora la polizza deve essere nativo digitale; di conseguenza, non hanno tale caratteristica le copie informatiche e le copie per immagine di un documento analogico.

La ratio dell’obbligo stabilito dall’art. 106, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 si ricava dalla relazione illustrativa al codice appalti del 2023, ove si legge che: “In tema di garanzie per la partecipazione alla procedura la principale novità dell’articolato attiene alla garanzia fideiussoria che, ai sensi del comma 3, secondo periodo, deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate. Va precisato che, pur non essendo obbligatorio prestare garanzia fideiussoria, in quanto si è mantenuta l’alternativa con la cauzione, si è tuttavia previsto che quando l’operatore economico scelga la prima, la polizza debba essere c.d. nativa digitale. L’obbligatorietà del formato nativo digitale delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l’efficienza e la sicurezza del sistema, la riduzione degli oneri amministrativi”.

In altri termini, la normativa esaminata è chiara:

  1. nel richiedere obbligatoriamente che la polizza fideiussoria, ove richiesta dalla stazione appaltante, sia emessa in formato nativo digitale;
  2. nel distinguere i documenti nativi digitali dalle copie informatiche di documenti analogici.

Alla luce delle precedenti osservazioni, i giudici catanzaresi hanno affermato che non rispetta le caratteristiche previste dalla norma un documento informatico che è copia di un documento analogico, con sottoscrizione a mano, con conseguente esclusione dalla procedura di gara del concorrente presentatore.

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