Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 211/2025/PRSP, depositata il 21 novembre 2025, è ammissibile l’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento; tale utilizzo, tuttavia, deve essere limitato temporalmente ed è accompagnato dall’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata.
Per le spese di investimento, quindi, l’utilizzo della cassa vincolata non incontra particolari limiti e nell’eventualità, non infrequente, di ritardi nel trasferimento dei finanziamenti annuali o ultrannuali per spese di investimento, l’ente, anche al fine di rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, potrà utilizzare l’avanzo libero, se disponibile, e, nell’ipotesi di insufficienza di fondi liberi, la cassa vincolata.
Le norme non prescrivono, infatti, che il mandato debba essere riferito alla specifica spesa di investimento oggetto di vincolo; sarebbe, del resto, irragionevole se per pagare spese di investimento autorizzate e finanziate, a fronte di ritardi nei trasferimenti, l’ente locale, pur in presenza di fondi vincolati disponibili, dovesse ricorrere all’anticipazione di tesoreria pagando i relativi interessi per non incorrere in ritardi nei pagamenti, con probabile contenzioso e corresponsione di interessi moratori.





