Residui attivi non corrispondenti a crediti reali: rischi per equilibrio e tenuta del bilancio

La presenza di residui attivi non effettivamente corrispondenti a crediti implica la contabilizzazione di poste attive inesistenti e da ciò deriva serio pericolo per l’equilibrio e la tenuta del bilancio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 207/2025/PRSE, depositata il 21 novembre 2025.

I giudici hanno ribadito l’importanza di provvedere alla “revisione delle ragioni del mantenimento […] dei residui”, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche; al fine del rispetto dell’art. 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d’atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell’intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

L’accertamento e la riscossione delle entrate devono essere organizzati dall’Ente nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla legge (cfr. art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); qualora l’attività di recupero dei crediti sia delegata a soggetto esterno, il riaccertamento ordinario dei residui rimane attività propria dell’Ente che deve comunque provvedere sotto la propria responsabilità alla verifica della sua realizzazione secondo la corretta applicazione dei pertinenti principi contabili.

Il Comune, oltre e ancor prima dell’attività di riaccertamento ordinario, deve garantire il più efficiente ed efficace recupero dei crediti, salvaguardando le proprie ragioni creditorie, eventualmente anche attraverso idonei atti interruttivi della prescrizione (cfr. art. 2943 cod. civ.); ai sensi dell’art. 2948 cod. civ., secondo il quale “si prescrivono in cinque anni le pigioni, […] ogni altro corrispettivo delle locazioni, gli interessi, e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

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