In ottemperanza ai principi contabili generali di integrità, veridicità e trasparenza del bilancio, che impongono di iscrivere le entrate al lordo degli oneri dovuti alla riscossione e indipendentemente dalla loro certa esigibilità e riscossione, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al par. 3.3, dispone che «sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale», stabilendo ulteriormente che «per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione».
In tal senso, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di definire il FCDE «[…] una regola che invera il principio di prudenza nella stima delle risorse disponibili» (Corte Cost., sent. 28 gennaio 2020, n. 4).
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Campania, nella delib. n. 231/2025/PRSE, depositata il 10 novembre 2025, il FCDE ha, dunque, una finalità cautelativa a tutela degli equilibri di bilancio, potenzialmente esposti a spese la cui copertura sia individuata in entrate di non certa riscossione, sicché – dispone sempre il par. 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – «a tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)».
La determinazione, in fase previsionale, dell’accantonamento al FCDE è, dunque, determinata attraverso la media del rapporto tra incassi e accertamenti per tipologia di entrata negli ultimi 5 esercizi, che si riducono a 3 in caso di processi (formalmente avviati) di accelerazione della capacità di riscossione.
In sede di rendiconto della gestione, invece, la determinazione avviene diversamente: le modalità di quantificazione dei due fondi – ossia l’accantonamento di competenza in sede previsionale ed il fondo da accantonare nel risultato di amministrazione in sede rendicontativa – sono infatti autonome e distinte, essendo l’esito, il primo, del rapporto tra riscossioni e accertamenti di competenza, negli ultimi 5 esercizi; il secondo, del rapporto tra residui attivi riscossi e residui attivi esistenti all’inizio dell’anno di ognuno dei 5 esercizi interessati dal calcolo.




