Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 146/2025/PRSE, depositata l’11 novembre 2025, esiste una duplice facoltà che fa capo all’Ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo, evidenziando come la scelta tra le due opzioni non possa prescindere da una valutazione complessiva degli effetti sulla gestione della liquidità e, conseguentemente, sulla capacità di adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte.
Qualora l’ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all’art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l’effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (inter alia, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2021).
La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa “(…) al responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata”, “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso” di “valuta(re) l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale” (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l’opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell’effettiva consistenza reale e permette, inter alios, di diminuire la probabilità di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.
Tuttavia, nessuna delle due opzioni, pur tecnicamente corrette, affronta il nodo strutturale della correlazione tra inefficienza nella riscossione e ritardi nei pagamenti: lo stralcio dei residui, infatti, pur consentendo una più realistica rappresentazione del risultato di amministrazione e una riduzione del rischio di ricorso all’anticipazione di tesoreria, non incrementa la liquidità corrente dell’ente, limitandosi a “fotografare” una situazione di inefficienza già consolidata. Ciò che appare, invece, necessario è un’azione organica di recupero dei crediti che, incrementando i flussi di cassa effettivi, consenta all’ente di disporre delle risorse necessarie per onorare tempestivamente le proprie obbligazioni, evitando così un circolo vizioso tra mancata riscossione e ritardi nei pagamenti.




