FCDE ed entrate tributarie riscosse per autoliquidazione: il warning della Corte dei conti

Con riferimento alle entrate accertate per cassa, sempre il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) dispone – al par. 3.7.5 – che «le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto».

Dunque, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Campania, nella delib. n. 231/2025/PRSE, depositata il 10 novembre 2025, anche laddove un’entrata sia accertata per cassa, essendo riscossa per autoliquidazione dei contribuenti (come, a titolo esemplificativo, l’IMU), la sola parte che del complessivo credito vantato dall’Ente nei confronti dei contribuenti potrà essere esclusa dal computo dell’accantonamento al FCDE sarà relativa all’ultimo esercizio.

In altri termini, se un’entrata è accertata per cassa, non vi possono essere residui; se, invece, si registrano imputazioni in conto residui, allora le medesime entrate dovranno essere computate ai fini sia dello stanziamento di competenza in sede previsione sia della determinazione dell’accantonamento al FCDE in sede di rendiconto; conseguentemente, se ad esempio sono presenti residui attivi in tutti gli anni di riferimento relativi all’IMU, tali somme non possono essere escluse dal calcolo del FCDE.

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