L’approvazione tardiva del rendiconto costituisce un vulnus al corretto e regolare ciclo di bilancio

L’approvazione tardiva del rendiconto costituisce un vulnus al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione esistente tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell’esercizio precedente: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 158/2025/PRSE, depositata il 3 novembre 2025.

La rilevanza di tale adempimento si coglie in una molteplicità di disposizioni normative che, in caso di inosservanza del termine per l’approvazione del rendiconto, prevedono, oltre al divieto di assunzioni, una serie di altre misure interdittive, alcune delle quali anche di carattere sanzionatorio, quali:

– lo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, comma 2-bis e art. 141, comma 2, del TUEL – d.lgs. n. 267/2000);

– il divieto di applicazione al bilancio di previsione delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione (art. 1, comma 897, legge n. 145/2018);

– l’assoggettamento (sino all’adempimento dell’ente) ai controlli centrali (art. 243, comma 6, del TUEL) previsti per gli enti strutturalmente deficitari in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale.

La Sezione delle Autonomie, con delib. n. 9/SEZAUT/2020/INPR, ha avuto modo di precisare che «la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l’intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l’approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell’ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione».

I giudici pugliesi, pertanto, hanno richiamato l’ente locale ad una rigorosa osservanza dei termini relativi all’approvazione dei rendiconti, adempimento di carattere non meramente formale, in quanto teso a consentire interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione, oltre che una tempestiva programmazione delle successive politiche di bilancio.

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