FPV di parte corrente relativo alla contrattazione integrativa: le indicazioni della Corte dei conti

Come è noto, il principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011 consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura delle spese correnti in caso di:

  1. utilizzo di entrate correnti vincolate, accertate in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa);
  2. erogazione delle risorse destinate al pagamento del trattamento accessorio e premiante;
  3. conferimento di incarichi a legali esterni, la cui esigibilità non sia determinabile;
  4. in occasione dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui (indipendentemente dalla natura vincolata dell’entrata), quante volte l’impegno risulti non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, in ragione di eventi verificatisi successivamente alla sua registrazione.

In particolare, in merito agli aspetti relativi alla contrattazione integrativa di cui alla lett. b), la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 158/2025/PRSE, depositata il 3 novembre 2025, ha ricordato che il principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, al punto 5.2, lett. a), stabilisce espressamente che «alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (…). Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando al quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare, nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati agli esercizi successivi».

In sintesi, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata (esigibilità) la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato annuale costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione e dell’impegno di spesa (sez. reg. di cont. Liguria, delib. n. 68/2017).

Invero, «(…) se la costituzione del fondo sia atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante» (sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 7/2019/PAR).

Ne consegue che solo all’atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa possono essere impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, tramite il neoistituto giuscontabile del fondo pluriennale vincolato (sez. reg. di contr. Piemonte, delib. 88/2020).

Ove, viceversa, la sottoscrizione definitiva del contratto non intervenga entro la fine dell’esercizio di riferimento, in assenza di obbligazioni esigibili relative al trattamento accessorio e premiante, l’ente non può assumere l’impegno e tutte le risorse destinate al finanziamento del fondo – sia di parte stabile che di parte variabile, definitivamente vincolate mediante la costituzione del fondo stesso – confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (ex plurimis, sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 53/2021/PRSE e n. 80/2021/PRSE; sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 263/2016/PAR), salvo che l’Amministrazione non adotti, in via provvisoria, l’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001, motivando adeguatamente in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa.

Tali principi sono stati di recente enunciati dalla Sezione delle Autonomie con delib. n. 20/2024/QMIG, la quale, chiamata a pronunciarsi in merito al regime contabile applicabile ai fondi non utilizzati nell’esercizio, ha chiarito che “le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, costituito a norma dell’articolo 79 del CCNL in data 16 novembre 2022, una volta formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL stesso (fonte abilitata dal decreto legislativo n. 165 del 2001)”, precisando che “il vincolo riguarda sia le risorse cosiddette «stabili» (che si riproducono, anno per anno, in base al CCNL) che quelle cosiddette «variabili» (inseribili, ogni anno, ove ricorrano i presupposti previsti dal CCNL e non riproducibili l’anno successivo, se vengono a mancare)”.

La medesima Sezione ha, inoltre, affrontato il tema della corretta gestione contabile delle risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo (o del sostitutivo atto unilaterale) entro la chiusura dell’esercizio. Sul punto, la Sezione ha espresso un orientamento favorevole alla possibilità di impegnare ed erogare tali somme nell’esercizio successivo, una volta intervenuta la sottoscrizione del contratto, precisando che l’impegno potrà essere assunto “a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, e previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, in modo da «riportare» le relative risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per l’erogazione.

Tale operazione potrà essere effettuata ai sensi dell’art. 187, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e, quindi, anche “prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente” e “anche in caso di esercizio provvisorio”, come anche previsto dal citato principio contabile con formulazione pressoché analoga (“immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”).

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