Piano di riequilibrio e graduazione ripiano disavanzo e pagamento DFB: il warning della Corte dei conti

Considerata l’ampiezza del tempo di esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, possibile fino ad un massimo di venti anni, che vincola le future gestioni, la graduazione della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e del finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d, del TUEL – d.lgs. n. 267/2000) deve privilegiare i primi anni del percorso di riequilibrio, e preferibilmente quelli residui di attività della consiliatura e, comunque, i primi cinque anni: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Liguria, nella delib. n. 78/2025/PRSP, pubblicata il 31 ottobre 2025.

Come è noto, l’art. 3, comma 1, lettera r), della legge n. 213 del 2012 ha inserito, nel Titolo VIII, “Enti locali deficitari o dissestati”, del d.lgs. n. 267 del 2000, l’art. 243-bis che prevede un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario. Si tratta di una terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed in situazioni di dissesto finanziario.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli artt. 243-bis, ter e quater del TUEL, si inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative e, in parallelo, i rimedi per farvi fronte. In tale sistema era già inserita la procedura del cosiddetto “dissesto guidato”, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che, in precedenza, rappresentava il rimedio di chiusura del sistema di salvaguardia delle gestioni degli enti locali.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di deficitarietà strutturale prossima al dissesto, ma che si svolge privilegiando l’affidamento agli organi ordinari dell’ente della gestione delle iniziative per il risanamento.

La procedura è cadenzata da termini anche perentori e richiede l’intervento della Corte dei conti in successive fasi del procedimento. La Sezione delle Autonomie ha deliberato apposite Linee guida (cfr. deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR), necessarie ad orientare la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali del Ministero dell’interno circa i criteri di esame del piano di riequilibrio. All’esito della prima fase della procedura, quella istruttoria, la Commissione ministeriale redige una relazione finale, da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte, che, valutata la congruenza delle misure che si intendono adottare ai fini del riequilibrio, emette una deliberazione motivata di approvazione del piano o, in caso contrario, di diniego. Alle sezioni regionali di controllo spetta anche il compito di vigilare sull’esecuzione del piano di riequilibrio, effettuando, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett. a), le prescritte verifiche semestrali.

Il piano di riequilibrio, in particolare, deve contenere tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e comunque:

  • le eventuali misure correttive adottate dall’ente in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli equilibri di bilancio, accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti;
  • la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
  • l’individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, entro il periodo del PRFP, a partire dall’esercizio in corso alla data di approvazione del piano;
  • l’indicazione, per ciascun anno del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo d’amministrazione e degli importi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

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