Impresa inattiva: esclusione dalla gara solo se espressamente prevista nel bando

Come è noto, lo status di “inattività” dell’impresa si riscontra nel caso in cui l’imprenditore “sospende” l’esercizio dell’attività pur rimanendo l’iscrizione nel registro delle imprese e in qualsiasi momento può riprendere l’attività stessa; invece, nel caso di “cessazione di attività” si determina la fine dell’esistenza dell’impresa stessa.

Secondo il TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. 3 novembre 2025, n. 3540, la condizione di inattività non preclude la partecipazione né l’aggiudicazione, salvo che il bando non richieda espressamente lo svolgimento in concreto dell’attività; in particolare, è stato affermato che, nell’ipotesi di aggiudicazione della gara a impresa inattiva, “la condizione di inattività di una impresa è un fatto occasionale, come tale irrilevante quando il bando di gara, come nel caso di specie, si limita a richiedere quale requisito di accesso alla gara la mera iscrizione alla Camera di Commercio e non richiede una specifica condizione esperienziale che presuppone il requisito dello svolgimento in concreto dell’attività aziendale” (TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 21 ottobre 2021, n. 10845).

Nel caso esaminato dai giudici milanesi, la stazione appaltante aveva disposto illegittimamente l’esclusione dalla gara di una società concorrente che risultava inattiva, equiparando i due concetti di “inattività” e “cancellazione”, determinando una causa di esclusione non prevista dal bando.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!