Come è noto, l’art. 54 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) dispone, al comma 1, che “Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”
Come ribadito dal TAR Sicilia, Catania, sez. V, nella sent. 29 ottobre 2025, n. 3075:
- a) nel vigore del nuovo Codice, l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia, nei casi in cui è per legge ammessa, deve essere espressamente prevista nella lex specialis (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016), atteso che l’articolo 54 del Codice deroga esplicitamente all’art. 110, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse;
- b) è illegittima l’esclusione automatica di un’offerta disposta nei confronti di un operatore, se gli atti di gara non prevedono esplicitamente questo meccanismo, dovendo, in tal caso, la stazione appaltante effettuare il giudizio di verifica della congruità dell’offerta.
Nel caso specifico affrontato dai giudici siciliani, è stato ritenuto illegittimo l’operato della stazione appaltante che aveva comunque disposto l’esclusione automatica dalla gara di un operatore in quanto, nonostante tale possibilità fosse stata prevista nel caso di almeno dieci offerte ammesse, nella realtà della gara le offerte presentate erano state sette, ossia un numero inferiore a quello previsto; i giudici hanno evidenziato la contraddittorietà della decisione assunta, considerata l’autovincolante disciplina della lex specialis di gara che stabiliva che “non sarà possibile procedere all’esclusione automatica delle offerte qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci”.




