Come è noto, la trasmissione della relazione-questionario al rendiconto da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria si pone come adempimento indefettibile e prodromico all’effettuazione, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, delle verifiche previste dal vigente quadro normativo, al fine di tutelare, in prospettiva statica e dinamica, gli equilibri di bilancio nel precipuo interesse della comunità amministrata.
In quest’ottica, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 124/2025/PRSE, depositata il 27 ottobre 2025, il mancato invio della relazione-questionario nei termini assegnati o il grave ritardo nella trasmissione configura sia inadempimento dell’obbligo specifico codificato a norma del comma 166 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005, sia violazione dell’obbligo – previsto dall’art. 240 del TUEL – di espletare l’incarico con la “diligenza del mandatario”, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati alla magistratura contabile (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 60/2021/PRSP; sez. reg. di contr. Molise, delib. n. 43/2021/PRSP; sez. reg. di contr. Sardegna, delib. n. 71/2019/PRSE; sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 246/2021/PRSE).
La tempestività della trasmissione del suddetto documento costituisce, infatti, elemento essenziale dell’adempimento in questione, in quanto funzionale a consentire alla sezione regionale della Corte di esercitare un controllo “temporalmente allineato” sul bilancio dell’Ente e, quindi, “utile” rispetto al fine conseguito, che è quello di evitare o, meglio, prevenire danni, anche prospettici, al sistema di bilancio dell’Ente e di tutta la finanza pubblica allargata.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’omesso invio del questionario da parte dell’Organo di revisione assume una condotta non conforme ai canoni di “diligenza” richiesti ai sensi dell’art. 240 TUEL per l’espletamento del mandato, con conseguente inadempimento dei compiti al medesimo assegnati dal Legislatore finalizzati a coadiuvare i giudici contabili nell’espletamento dei previsti poteri di sindacato a tutela del sistema finanziario dell’Ente controllato.
Da tale inadempimento potrebbe derivare, fermo l’eventuale accertamento di ulteriori profili di responsabilità, non solo l’attivazione della procedura di revoca prevista dal comma 2 dell’art. 235 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000, ma anche la trasmissione di apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore e al Prefetto territorialmente competente (cfr. sez. reg. di contro. Lombardia, delib. n. 338/2019/PRSE).
Tale considerazione trova, altresì, conforto nel documento “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali”, approvato nel febbraio 2019 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili. Al punto 1.9.7, infatti, si prevede che “In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento”.




