L’obbligo – sancito dall’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 – di allegare al rendiconto, nell’ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l’insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata (Corte Costituzionale, sent. n. 239/2012): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 182/2025/PRSE, pubblicata il 24 ottobre 2025.
L’obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (sez. reg. di contr. Lombardia, parere n. 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma, secondo cui “in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
A tal proposito, i giudici hanno ricordato che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell’ente pubblico controllante.
Conseguentemente, i giudici hanno ribadito la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell’organo di revisione dell’ente territoriale sia di quello dell’organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomandando, altresì, all’Ente di adoperarsi per il futuro, al fine di assicurare il completo adempimento dell’obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della comunità amministrata (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 209/2018).




