Non scaricabili le spese economali esulanti dal regolamento

Non possono essere considerate legittime le spese sostenute dall’economo comunale esulanti da quelle previste nell’apposito regolamento, con la conseguenza che il conto deve considerarsi irregolare e l’economo deve essere chiamato a restituire le relative somme: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 327/2025, depositata il 22 ottobre 2025.

Nel caso specifico, in particolare, i giudici hanno ritenuto illegittime alcune spese per l’invio di un telegramma di condoglianze e per l’acquisto di materiale e dolci per la festa di un cittadino centenario.

Inoltre, i giudici hanno ulteriormente stigmatizzato l’operato dell’economo che aveva emesso una serie di buoni a fronte di:

  • acclarata assenza di autorizzazione e/o idonea documentazione;
  • pagamento dei diritti per la pratica antincendio della caldaia della sede comunale, in quanto concettualmente non assimilabili ad imposte e tasse gravanti sul Comune;
  • spese per la traslazione di una salma documentate con versamento effettuato da un privato e non dal dipendente comunale.
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