Non possono essere considerate legittime le spese sostenute dall’economo comunale esulanti da quelle previste nell’apposito regolamento, con la conseguenza che il conto deve considerarsi irregolare e l’economo deve essere chiamato a restituire le relative somme: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 327/2025, depositata il 22 ottobre 2025.
Nel caso specifico, in particolare, i giudici hanno ritenuto illegittime alcune spese per l’invio di un telegramma di condoglianze e per l’acquisto di materiale e dolci per la festa di un cittadino centenario.
Inoltre, i giudici hanno ulteriormente stigmatizzato l’operato dell’economo che aveva emesso una serie di buoni a fronte di:
- acclarata assenza di autorizzazione e/o idonea documentazione;
- pagamento dei diritti per la pratica antincendio della caldaia della sede comunale, in quanto concettualmente non assimilabili ad imposte e tasse gravanti sul Comune;
- spese per la traslazione di una salma documentate con versamento effettuato da un privato e non dal dipendente comunale.





