Le modalità di gestione delle farmacie comunali sono disciplinate dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475, il cui art. 9, comma 1, come sostituito dall’art. 10 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, prevede che:
“Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità […]”.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 5587/2014) e quella gius-contabile (sez. reg. di contr. Lombardia, deliberazioni n. 26/2016/VSG e n. 140/2016/VSG e, più recentemente, delib. n. 336/2025/PAR, depositata il 23 ottobre 2025), hanno ammesso l’affidamento a terzi mediante concessione preceduta da gare ad evidenza pubblica.
Se il comune titolare intende affidare la gestione della propria farmacia a terzi con gara ad evidenza pubblica, dunque, o selezionare un socio operativo privato per la società mista cui affidare la gestione della farmacia comunale con gara cosiddetta a doppio oggetto, la disciplina applicabile dovrà essere individuata secondo le disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).





