Valore indeterminato dell’appalto: non si può ricorrere all’affidamento diretto

Nel caso di appalto con valore indeterminato, non può utilizzarsi la procedura dell’affidamento diretto, non essendo possibile quantificare a priori il compenso dovuto alla società appaltatrice e, quindi, il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa per l’acquisizione in economia di servizi e di quelli che consentono di derogare al principio di rotazione di cui all’art. 49, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 130/2025/PRSE, depositata il 21 ottobre 2025 (nel caso specifico, si trattava del servizio di gestione della banca dati tributi del comune).

I giudici hanno evidenziato che l’incarico aveva ad oggetto l’elaborazione, la bonifica banca dati, gli incroci banche dati e l’affiancamento del personale dell’ufficio tributi, con previsione, in aggiunta al compenso pattuito (€ 4.000 oltre IVA per un anno ed € 3.699 oltre IVA per l’altro), di un aggio del 17% sulle somme a qualsiasi titolo riscosse a seguito di avvisi di accertamento e ruoli coattivi emessi; proprio tale ultima circostanza rendeva impossibile determinare preventivamente l’importo finale dell’affidamento e, quindi, non poteva considerarsi rispettato il limite di valore previsto per l’affidamento diretto.

La Corte, inoltre, ha ritenuto che l’aggio riconosciuto doveva considerarsi irragionevole, tenendo conto degli oneri significativamente minori riconosciuti agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell’Agenzia delle entrate–riscossione dall’art. 17 del D. Lgs n. 112/1999, il quale prevede un aggio fissato al 6%, calcolato sulle somme riscosse e posto a carico del contribuente e, solo per la metà (ovvero nella misura del 3%), a carico dell’ente creditore nel caso in cui la riscossione avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; i giudici, conseguentemente, hanno provveduto alla trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti, considerata la presenza di rilevanti profili di responsabilità amministrativo-contabile.

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