Come è noto, secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delib. n. 2/SEZAUT/2016/QMIG), “l’asseverazione da parte dell’Organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale segnala tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011)”.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 129/2025/PRSE, depositata il 20 ottobre 2025, la doppia asseverazione (sia da parte dell’ente sia dell’organismo partecipato) è necessaria al fine di garantire la simmetria e l’affidabilità delle poste infragruppo e, in caso di discordanza, è necessario che l’Ente adotti tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione e, in caso di mancata riconciliazione, l’Ente dovrà prevedere un adeguato accantonamento a fondo rischi; il mancato accantonamento collegato alle posizioni non riconciliate, inoltre, potrebbe comportare una rappresentazione non veritiera del risultato di amministrazione o del bilancio complessivo dell’Ente.





