La mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta non può comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 20 ottobre 2025, n. 8107.
A conferma di tale principio, secondo i giudici di Palazzo Spada, è sufficiente evidenziare che l’art. 110 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in materia di offerte anormalmente basse, non qualifica in termini di perentorietà il termine massimo di quindici giorni per fornire le spiegazioni richieste (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690 – Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n.6231).
Nel caso specifico, a fronte di un primo invio documentale nei termini assegnati, la stazione appaltante non era riuscita a leggere il file perché in formato compresso tramite l’applicazione “WinZip”; l’operatore economico ha provveduto ad un secondo invio dodici giorni dopo; tale “disguido” aveva comportato il superamento del termine iniziale concesso





