Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 125/2025/PRSE, depositata il 17 ottobre 2025, l’organo di revisione è chiamato a svolgere un’azione proattiva nell’esercizio delle proprie funzioni di collaborazione con l’organo consiliare, ex comma 1, lett. a), dell’art. 239 del TUEL, in merito all’andamento del fondo crediti debiti di dubbia esigibilità.
Il revisore deve svolgere un’attività di monitoraggio nel tempo del trend del FCDE e valutare altri indicatori quali, ad esempio:
- indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell’ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
- il tasso di formazione dei residui attivi che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell’esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
- il tasso di smaltimento dei residui attivi che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali, nonché gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all’art. 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011.
Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano fattori di anomalia, l’organo di revisione è tenuto a suggerire all’ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.





