Evoluzione del fondo perdite partecipate: il warning della Corte dei conti

Con riguardo all’evoluzione del fondo perdite partecipate nel corso degli esercizi finanziari, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 119/2025/PRSE, depositata il 14 ottobre 2025, ha rammentato che l’art. 21, comma 1, del TUSP (d.lgs. n. 175/2016) disciplina, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l’importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

– l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;

– l’ente partecipante dismetta la partecipazione;

– il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;

– il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell’ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti, quale una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, rende evidente che l’accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato non solo al risultato negativo dell’ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell’ultimo bilancio societario compaiano non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (cfr., in termini, sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 114/2020/PRSP; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 112/2022/PRSE; sez. reg. di contr. Toscana, delib. n. 34/2025/PRSE).

L’importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l’ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa; ne consegue, quindi, l’irrilevanza, ai fini dell’accantonamento in parola, di qualsivoglia valutazione discrezionale svolta dall’Ente che accantona una determinata somma in via prudenziale.

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