È necessario porre la massima attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 167/2025/PRSE, pubblicata il 6 ottobre 2025.
Infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie.
Come evidenziato dai giudici contabili, il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo di amministrazione (art. 187 del TUEL – d.lgs. n. 267/2000).





