Assenza di alternative concrete nel mercato: non opera il principio di rotazione

Come è noto, ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in applicazione del principio di rotazione, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi (comma 2); tuttavia “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto” (comma 4).

La giurisprudenza in materia è costante nel ricordare il carattere flessibile del principio, oggi sancito dalla disposizione da ultimo richiamata, trattandosi di un divieto non assoluto (v. da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, sent. 31 maggio 2024, n. 4875).

Un caso concreto in cui è stata ritenuta rinvenibile una deroga al principio di rotazione è stato oggetto della sent. 29 settembre 2025, n. 16754, del TAR Lazio, Roma, sez. II, dinanzi ad una procedura negoziata per l”affidamento in concessione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande presso una struttura sportiva.

 Nel caso specifico, in cui, all’esito della gara di appalto, era risultato aggiudicatario il gestore uscente, i giudici hanno evidenziato i seguenti elementi rilevanti:

  • il gestore uscente era stato, in realtà, in precedenza destinatario di affidamenti temporanei, legati alla necessità di garantire con urgenza i servizi offerti;
  • pur avendo l’ente concedente invitato sette operatori economici alla procedura in discorsoerano pervenute solo due offerte, una delle quali dal gestore uscente, con conseguente prova della effettiva assenza di concrete alternative con riferimento alla struttura del mercato in esame;
  • in assenza di invito del gestore uscente sarebbe stata, di fatto, esaminata una sola proposta, con esclusione di qualunque procedura competitiva.

Conseguentemente, l’eventuale esclusione del gestore uscente sarebbe stata il frutto dell’applicazione formalistica del principio di rotazione, oltre che non calibrata alle peculiarità del mercato in esame, nonché in contrasto con l’art. 1 del Codice dei contratti pubblici: invero, non avrebbe consentito di raggiungere né il principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione, venendo meno l’offerta con il migliore rapporto tra qualità e prezzo, né quello della concorrenza, funzionale a conseguire la migliore proposta, essendo assenti ulteriori operatori economici interessati.

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