Pregresso servizio reso in un comune a vocazione turistica: vale la classificazione ISTAT

Se in una gara di appalto è richiesto il possesso del precedente svolgimento del servizio presso comuni a vocazione turistica, è necessario verificare che gli enti locali dichiarati dal partecipante siano inseriti nella classificazione operata dall’ISTAT ai sensi dell’art. 182 della Legge n. 77/2020 (riguardante, tra l’altro, i comuni a vocazione turistica), redatta sulla scorta di criteri geografici e antropici puntuali nonché uniformi a livello nazionale (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 febbraio 2024, n. 1955), così da consentire l’individuazione di tali comuni sulla scorta di parametri attendibili e certi: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 2 ottobre 2025, n. 1547 (nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto non sufficiente allo scopo una relazione firmata dal sindaco nella quale si dava conto, in termini descrittivi, di una serie di caratteristiche del relativo contesto territoriale da cui evincere la connotazione turistica del comune che, però, non era presente nello specifico elenco ISTAT).

In ragione di ciò, l’elenco redatto dall’Istituto di statistica è da ritenersi criterio idoneo ed adeguato a valutare la sussistenza del richiesto requisito di partecipazione; ad opinare diversamente, rimettendo la qualificazione della vocazione turistica di un Ente ad attestazioni di singoli amministratori locali, si giungerebbe sia ad un contrasto con i dati nazionali ISTAT sia ad una sostanziale elusione del possesso del requisito tecnico professionale prescritto, in quanto, ad ogni evidenza, ciascun comune, all’uopo interpellato dall’operatore economico o dalla stazione appaltante, potrebbe confezionare relazioni tese a valorizzare la dimensione turistica dell’area di riferimento.

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