Il dirigente dell’area finanziaria che svolge anche le funzioni di agente contabile di fatto non può procedere alla parificazione del conto giudiziale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 308/2025, depositata il 2 ottobre 2025 (nel caso specifico, si trattava di una università ma il principio può ritenersi applicabile a qualunque ente della Pubblica Amministrazione).
Tale sovrapposizione di ruoli non è compatibile con il generale principio di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato, in quanto lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto; diversamente opinando, l’Amministrazione non avrebbe modo di controllare ed eventualmente contestare le risultanze del conto (cfr. Sez. giur. Sicilia, n. 197/2020; Sez. giur. Veneto nn. 62/2012 e 59/2014; Sez. giur. Piemonte, n. 10/2008).
Similmente, nella sent. n. 307/2025 della medesima sezione e depositata sempre il 2 ottobre 2025, è stato ribadito che “Deve essere parimenti assicurata la necessaria distinzione tra il soggetto incaricato della parificazione e coloro che hanno avuto responsabilità nella gestione economale, onde garantire i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del controllo contabile e di evitare situazioni di potenziale conflitto d’interessi”.





