Il soggetto che effettua la parifica non può essere il medesimo che rende il conto giudiziale

Il dirigente dell’area finanziaria che svolge anche le funzioni di agente contabile di fatto non può procedere alla parificazione del conto giudiziale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 308/2025, depositata il 2 ottobre 2025 (nel caso specifico, si trattava di una università ma il principio può ritenersi applicabile a qualunque ente della Pubblica Amministrazione).

Tale sovrapposizione di ruoli non è compatibile con il generale principio di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato, in quanto lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione, contabilmente riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il conto; diversamente opinando, l’Amministrazione non avrebbe modo di controllare ed eventualmente contestare le risultanze del conto (cfr. Sez. giur. Sicilia, n. 197/2020; Sez. giur. Veneto nn. 62/2012 e 59/2014; Sez. giur. Piemonte, n. 10/2008).

Similmente, nella sent. n. 307/2025 della medesima sezione e depositata sempre il 2 ottobre 2025, è stato ribadito che “Deve essere parimenti assicurata la necessaria distinzione tra il soggetto incaricato della parificazione e coloro che hanno avuto responsabilità nella gestione economale, onde garantire i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del controllo contabile e di evitare situazioni di potenziale conflitto d’interessi”.

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