Necessaria un’attenta ricognizione dell’effettiva e perdurante esigibilità dei residui attivi più vetusti

È necessaria un’attenta ricognizione dell’effettiva e perdurante esigibilità dei residui attivi più vetusti, in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011: è quanto raccomandato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 110/2025/PRSE, depositata il 1° ottobre 2025.

Con riferimento alla conservazione di residui attivi risalenti nel tempo, in particolare, è stato ricordato che, ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata

nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. Al fine di rendere possibile seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo”.

Inoltre, l’art. 230, comma 5, del TUEL prevede che “lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi”.

Ne consegue l’invito a valutare, in conformità al paragrafo 9.1 del principio della contabilità finanziaria, l’opportunità di stralciare dalle scritture finanziarie i crediti più vetusti soggetti a recupero coattivo, con conservazione degli stessi nel solo stato patrimoniale (con adeguata valorizzazione del “fondo svalutazione crediti”) fino a esaurimento delle attività di recupero.

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