Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse, sia in contante, sia con modalità differenti (POS, conto corrente postale, PagoPA): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Calabria, nella sent. n. 220/2025, depositata il 1° ottobre 2025, con l’ulteriore precisazione che, diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.
Conseguentemente, è necessario che l’agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.
Per tali ragioni, i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento; ne deriva, pertanto, l’improcedibilità dei conti giudiziali che si limitino a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in maniera dematerializzata.





