Istanza di accesso e mancato rinvenimento documento: le indicazioni della giurisprudenza

Nel caso in cui non sia rinvenuto il documento di cui il privato ha chiesto l’accesso, l’Amministrazione è tenuta a fornire quantomeno un’attestazione di inesistenza dell’atto: è quanto ribadito dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 24 settembre 2025, n. 1543.

Tale attestazione è da intendersi “quale accertamento del mancato rinvenimento rebus sic stantibus del documento negli archivi dell’Amministrazione, all’esito dell’attività di ricerca che fisiologicamente deve connotare, con il grado di diligenza normativamente esigibile in capo ad un soggetto avente uno status di operatore professionale, l’azione procedimentale dell’Amministrazione prodromica all’emanazione di un atto di riscontro ad una istanza di accesso” (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 6184/2022); cfr. anche la simile n. 2662/2023 della sez. IV dello stesso TAR: “Allorché l’interessato richieda l’esibizione di un documento inesistente (o anche non più esistente), l’Amministrazione ha l’obbligo di certificare questa circostanza al richiedente con apposito atto, in proposito puntualmente motivato”).

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