L’avvio della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere tempestivo

La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve adoperarsi tempestivamente da parte dell’Ente e non può essere disgiunta dal collegamento funzionale con l’adempimento delle correlate obbligazioni pecuniarie, che deve avvenire altrettanto celermente anche al fine di evitare colposi ritardi e ulteriori pregiudizi di carattere economico-finanziario all’Amministrazione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 79/2025/PRSE, depositata il 30 giugno 2025.

In tale ambito, ferma restando l’indefettibilità del previo riconoscimento ai fini del pagamento (Corte conti, Sez. Aut., delib. n. 27/2019/QMIG), la magistratura contabile ha avuto modo di osservare che “tenuto conto che per l’avvio delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente disposto dal Consiglio […]” (Corte dei conti, sez. contr. Lazio, delib. n. 38/2018/PAR; Corte conti, sez. contr. Valle d’Aosta, delib. n. 7/2022/PAR).

Nella stessa ottica – al fine di escludere un intempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio ed evitare ritardi ingiustificati comportanti la maturazione di ulteriori, quanto dannosi, oneri – è bene evidenziare come “il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) sia sufficientemente ampio, anche alla luce del generale principio di buon andamento ex art. 97 Costituzione, per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 194 del Testo unico e come gli istituti della nuova contabilità armonizzata, nella specie il Fondo contenzioso – ed il costante monitoraggio dell’evoluzione delle passività da contenzioso cui l’ente è tenuto in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti di adeguamento del Fondo medesimo – siano funzionali a procedure di riconoscimento e di finanziamento tempestive” (Sez. Aut., delib. n. 27/2019/QMIG; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 40/2022/PAR).

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