Come ricordato dal TAR Campania, Salerno, sez. III, nella sent. 13 giugno 2025, n. 1115, il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda: mentre l’appalto ha struttura bilaterale tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione trilaterale, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione.
In altri termini, la concessione di servizi si distingue dall’appalto pubblico per l’attribuzione al concessionario del diritto, eventualmente accompagnato da un prezzo, di gestire i servizi oggetto della concessione e il concessionario dispone, nell’ambito del contratto concluso, di una certa libertà economica per determinare le condizioni di gestione dei servizi concessigli ed è esposto, parallelamente, al rischio legato alla gestione di detti servizi.
La redditività, per il concessionario, dell’attività convenuta con il concedente, proprio perché dipendente da canoni, prezzi o tariffe praticate nei confronti degli utenti del servizio, dipende inevitabilmente dalla curva della domanda del servizio proveniente dagli utenti e, dunque, è intrinsecamente esposta alle dinamiche del mercato; tradizionalmente, infatti, quello di concessione si configura come un rapporto trilaterale nel quale, accanto al rapporto tra amministrazione concedente e concessionario, si colloca il “rapporto” del concessionario con la massa degli utenti che possono fruire del servizio, pagando un certo corrispettivo, mediante il quale il concessionario remunera i costi sostenuti per erogare il servizio stesso; pertanto, la concessione di un servizio non può prescindere dal “rischio operativo” che si configura, in gran parte dei casi come “rischio di domanda”, il quale è legato ai diversi e oscillanti volumi di domanda provenienti dagli utenti, dai quali dipendono i maggiori o minori flussi di cassa di cui l’impresa può beneficiare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 3371/2020).
Applicando i suesposti principi, i giudici campani hanno affermato che si ha concessione di servizi dinanzi all’affidamento in gestione di un parco comunale e dell’annessa attività di gestione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, dove i proventi derivanti dalla seconda attività risultavano destinati alla copertura dei costi per l’espletamento della prima (consistente nella sorveglianza e pulizia giornaliera dei viali, dell’area a verde e dell’area attrezzata a giochi per bambini, nello sfalcio, nella cura e nell’innaffiamento del verde, nella manutenzione ordinaria dei giochi per bambini, nell’apertura, chiusura e pulizia dei bagni pubblici), dove era previsto il pagamento di un canone fisso annuo a favore dell’ente locale concedente e dove era demandato a quest’ultimo l’esercizio di controlli sull’efficacia della gestione dei servizi affidati (oltre che sulla congruità dei prezzi degli alimenti e bevande somministrati all’utenza).




