TEFA: la diversa operatività della prescrizione del diritto di credito in capo al Comune e alla Provincia

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 222/2025, depositata il 30 giugno 2025, il diritto del Comune a riscuotere il TEFA da parte dei privati, deve ritenersi, analogamente a quel che concerne gli altri tributi locali quali l’IMU, la TARSU o la TARI, soggetto alla prescrizione breve quinquennale in considerazione delle caratteristiche di “tali tributi che appunto si qualificano per essere obbligazioni periodiche o di durata nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 31260/2023; n.13683/2020; n. 28576/2017; n.4283/2010).

Con riferimento, invece, all’obbligo di versamento da parte del Comune nei confronti della Provincia, viene in considerazione un diritto di credito della Provincia medesima, per il quale, in difetto di una

specifica previsione, deve trovare applicazione il termine decennale previsto in via generale dall’art. 2946 cod. civ., decorrente, secondo le regole generali, dal momento in cui il credito può essere fatto valere. Tale dies a quo, nel caso di specie, decorre dal momento in cui sorge l’obbligo per il comune al riversamento, ossia al momento della riscossione del tributo versato dal privato in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

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