Sanabilità del contratto di avvalimento privo della firma del concorrente

Come è noto, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), “L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico”.

Con riferimento alla soccorribilità del contratto di avvalimento, l’art. 101, comma 1, lett. a) del Codice prevede che “la mancata presentazione …, del contratto di avvalimento … è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte”.

Come ribadito recentemente dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 30 giugno 2025, n. 1149, laddove ad essere carente sia la firma del concorrente, alla produzione del contratto in sede di gara sottoscritto solo dall’ausiliaria può essere attribuito valore di sottoscrizione da parte dell’ausiliata, per cui si data la firma da parte del secondo contraente al momento del deposito del contratto unitamente all’offerta: come affermato in precedenza dalla giurisprudenza, la produzione “del contratto di avvalimento da parte dell’offerente -soggetto ausiliato, che non ha sottoscritto- in allegato all’offerta vale a farne proprio il contenuto con decorrenza dalla presentazione dell’offerta cui è allegato” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 maggio 2020, n. 3209; TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 16 dicembre 2024, n. 7139).

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