Decide la Corte dei conti sulla controversia fra Provincia e Comune per il mancato riversamento TEFA, riguardando la gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 222/2025, depositata il 30 giugno 2025 (in termini, cfr. Cass., SSUU, ord. 16 luglio 2019, n. 20403; Cass., SSUU, 16 novembre 2016, n. 23302; Cass., SSUU, 24 dicembre 2018, n. 33362).
La controversia non involve profili di responsabilità ma di contabilità e ciò determina la sua assegnazione alla Corte dei conti, quale “giudice naturale” non solo della corretta gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile (in termini, tra le altre, Cass. SS.UU., 20 ottobre 2020, n. 22810), ma anche dei rapporti intersoggettivi inquadrabili nell’ambito della “contabilità pubblica” ex art. 103, comma 2, Cost., nell’accezione espansiva declinata dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. II/A n. 297/2021; sez. II/A n. 85/2020; sez. III/A n. 34/2018; sez. giur. reg. Calabria, n. 120/2019) e di legittimità.
Secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze Cass. SS.UU., n. 5595/2020; id. n. n.33106/2018; id. n.16014/2018; id. n. 21546/2017; id. n. 23302/2016), infatti, in difetto di espresse limitazioni legislative, in tale vis espansiva rimane attratto ogni accertamento comunque rimandante al “rapporto contabile” di debito/credito (dare- avere) instaurato tra l’amministrazione e i suoi agenti che ne gestiscono i flussi finanziari di pertinenza (cfr. sentenza sez. giur. Campania n. 90 del 27 gennaio 2022, confermata in appello dalla sent. sez. I, n. 105/2024).