Appalti: i servizi di informazione e accoglienza turistica non rivestono natura intellettuale

Secondo la giurisprudenza, costituisce servizio di natura intellettuale quello che ha ad oggetto prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, che richiedono in capo a chi le esegue un patrimonio di conoscenze tecnico-specialistiche e che costituiscono l’ideazione di soluzioni o l’elaborazione di pareri non standardizzati bensì differenziate caso per caso (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4502/2024; sez. IV, sent. n. 7094/2021).

Applicando tali principi, il TAR Emilia-Romagna, sez. II, nella sent. 3 aprile 2025, n. 317, ha affermato che deve escludersi la qualità di natura intellettuale nel caso di un appalto riguardante l’insieme dei suddetti servizi, da rendere a favore di un ente termale, tutti dettagliati nel capitolato:

  • il servizio di informazione e accoglienza turistica, che si concretizzava: a) nel fornire informazioni turistiche relative agli attrattori presenti sul territorio di riferimento e all’intero territorio regionale, anche in orario di chiusura tramite apposito sito internet; b) nel fornire, nell’orario di apertura degli uffici IAT stabilito dalla normativa vigente, assistenza ai turisti anche in lingua straniera, ivi compresa la consegna di materiale informativo e promozionale relativo al territorio di competenza e a quello regionale; c) nel mettere a disposizione del turista una connettività Wi-Fi in loco, aperta e gratuita; d) nel gestire eventualmente archivi fotografici e multimediali relativi al proprio territorio di riferimento;
  • i servizi accessori di merchandising e di prenotazione dei servizi turistici, consistenti nell’obbligo di “effettuare, su richiesta dell’utente, iscrizioni, prenotazioni, verifiche di disponibilità e prevendita di biglietti per la partecipazione a eventi, spettacoli, visite guidate” e nella possibilità di vendere materiali turistici, gadget e prodotti tipici;
  • il servizio di organizzazione di eventi e iniziative promozionali, implicante per l’aggiudicatario la concertazione con l’Amministrazione comunale, tramite il metodo della co-progettazione, per la stesura e nello svolgimento di un programma di azioni mirate alla promozione dei prodotti turistici locali nonché alla valorizzazione e diffusione dell’immagine turistica dell’ente.

Non trattandosi di un appalto di servizio intellettuale, per le ragioni sopra esposte, i concorrenti hanno l’obbligo di dichiarare, separatamente, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale, pena l’esclusione dalla gara.

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