Mancanza forma scritta: niente debito fuori bilancio

Il difetto di forma scritta nei contratti con il Comune determina la mancata costituzione dell’obbligazione contrattuale nei confronti dell’amministrazione con la conseguenza che non vi può essere debito fuori bilancio da riconoscere: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 73/2025/PRSE, depositata il 13 giugno 2025 (in termini, cfr. sez. contr. Trentino Alto Adige-Trento, delib. n. 35/2018/PAR).

La giurisprudenza ha affermato, altresì, che “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale […]” (Cassazione Civile, sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20690; in senso analogo, sez. II, 6 ottobre 2016, n. 20033 13 maggio 2022, n. 15303).

Nel caso specifico, i giudici contabili hanno stigmatizzato l’operato del Comune che, in assenza di atto dispositivo della proroga del servizio, ha comunque riconosciuto, quale debito fuori bilancio, la somma relativa alle prestazioni di servizi cimiteriali resi dall’affidatario dopo la scadenza dell’affidamento.

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