È necessario, sempre e comunque, verificare attentamente le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell’esigibilità dei crediti accertati, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, al fine del mantenimento di quei residui attivi e passivi che possiedano effettivamente tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 88/2025/PRSE, depositata il 6 giugno 2025.
I giudici contabili hanno evidenziato che, sebbene il punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un’evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente locale (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).
Il legislatore affida al responsabile del servizio finanziario (art. 147-quinquies del TUEL) e all’organo di revisione (art. 239 del TUEL) l’adozione di ogni iniziativa necessaria a consentire la corretta determinazione della massa dei residui al fine di evitare partite contabili di incerta realizzazione che possano minare gli equilibri economico finanziari del bilancio di competenza; anche perché l’inadeguata gestione dei residui ha inevitabili ricadute sull’attendibilità e veridicità della determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, dei crediti inesigibili, dei debiti insussistenti o prescritti, nonché sulla corretta imputazione in bilancio dei crediti e dei debiti. La diligenza amministrativa, pertanto, si configura come elemento fondamentale per garantire una corretta gestione delle risorse finanziarie e mantenere l’integrità del sistema contabile delle amministrazioni pubbliche.