La corretta costituzione del fondo perdite società partecipate: le indicazioni della Corte dei conti

La corretta costituzione del fondo perdite società partecipate deve avvenire in base alle indicazioni di cui all’art. 21 del D.lgs. 175/2016, comma 1, ai sensi del quale “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Con riguardo all’evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l’importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

– l’Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;

– l’Ente partecipante dismetta la partecipazione;

– il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;

– il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Pertanto, ai fini della quantificazione del Fondo in esame deve aversi riguardo non solo al risultato negativo registrato dall’organismo partecipato nell’esercizio precedente a quello in cui effettuare l’accantonamento ma anche alle perdite precedenti non ancora ripianate e portate a nuovo nel medesimo esercizio (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 114/2020/PRSP; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 112/2022/PRSE e sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 114/2022/PARI).

In proposito, si è, da ultimo, espressa la sez. reg. di contr. Toscana, con la delib. n. 36/2025/PRSE, secondo cui “L’importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l’ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa. […] il meccanismo mira a preservare pienamente gli equilibri di bilancio assicurando la copertura integrale del rischio connesso alle perdite societarie. Obiettivo, questo, che può essere conseguito solo attraverso una quantificazione dinamica dell’accantonamento che attualizzi il rischio stesso in base alla quota effettiva di partecipazione e all’ammontare cumulato degli effetti negativi delle perdite societarie pregresse per le quali non sia intervenuto il ripiano. In quanto rinnovate nello stato patrimoniale, dette perdite sono disancorate dal riferimento temporale relativo alla loro prima manifestazione in bilancio e sono da considerarsi a tutti gli effetti perdite attuali”.

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