Come è noto, la sottoscrizione del contratto con l’affidatario è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), il cui art. 18, comma 1, dispone che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. […]”.
La norma ricalca l’art. 32, comma 14, del precedente Codice (d.lgs. n. 50/2016), secondo cui “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Come evidenziato dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 26 maggio 2025, n. 472, l’apposizione della sottoscrizione dell’aggiudicataria sulla determinazione di aggiudicazione e/o sul capitolato, sebbene in effetti prevista dalla RDO, non appare in linea con il riportato dettato normativo.