Il rilascio di una fideiussione da parte del Comune: il warning della Corte dei conti

Ai sensi dell’art. 207, comma 1, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), i Comuni possono rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti e che “Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite” (comma 4).

L’art. 204, comma 1, dispone che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall’anno 2015, il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. L’ultimo periodo precisa che “Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito”.

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 107/2025/PRSE, depositata il 9 maggio 2025, “La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla loro capacità d’indebitamento e soggiace ai limiti ex art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento si giustifica solo per il finanziamento di spese d’investimento. Trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti sono trasfusi nell’art. 3, commi 17 e 18, L. n. 350 del 2003 [..] L’esclusione dal calcolo dei limiti d’indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto dell’art. 62, comma 6, D. Lgs. n. 118 del 2011, solo nelle ipotesi d’accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, prudenzialmente, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia” (Sez. Aut., delib. n. 30/2015; SRCPIE/84/2024/PAR; SRCLOM/273/2021/PRSE).

Inoltre, l’art. 11 del d.lgs. n. 118/2011 richiede la necessaria indicazione, nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, dell’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti o di altri soggetti. Le garanzie concesse dagli enti territoriali devono, altresì, essere menzionate nei conti d’ordine dello stato patrimoniale secondo quanto richiesto dal punto 7.2 dell’allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011, recante il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!