Reiterato ritardo nell’approvazione dei rendiconti: il warning della Corte dei conti

Il ritardo nell’approvazione dei rendiconti, in particolare, se protratto per più annualità, è indice di un’evidente difficoltà dell’ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili (cfr. sez. reg. di contr. Abruzzo, delib. n. 99/2022/PRSE) e viene sanzionato dall’ordinamento: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 125/2025/PRSE, depositata il 19 maggio 2025.

Ciò in quanto la rendicontazione, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione. In particolare, “il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni” (sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 367/2018/PRSE).

I giudici contabili lombardi hanno richiamato le previsioni di cui agli artt. 227, comma 2 bis, del TUEL, ai sensi del quale “In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141” (cfr., inoltre, All. 4/2, d. lgs. n. 118/2011, p. 9.2.19, e art. 1, comma 897, della Legge n. 145/2018).

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