La corretta quantificazione del fondo società partecipate

A norma dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 80/2025/PRSE, depositata il 15 maggio 2025), la citata disposizione del Testo Unico sulle società partecipate disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate, riprendendo, con i necessari adattamenti, il contenuto di previsioni introdotte dall’art. 1, commi 551 e segg. della legge n. 147 del 2013, con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un’ottica di tutela dell’equilibrio di bilancio dinamico introdotto dalla modifica costituzionale del 2012, che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico. In tale contesto, l’art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell’ente locale partecipante.

Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all’amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all’art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all’amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell’anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l’accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l’effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell’ente locale responsabilizzandolo verso la sana gestione degli organismi partecipati.

Con riguardo all’evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21 del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi del comma 1, le ipotesi in cui l’importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

– l’Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;

– l’Ente partecipante dismetta la partecipazione;

– il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;

– il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Ne deriva, quindi, che ai fini della quantificazione del fondo in esame deve aversi riguardo non solo, come in precedenza chiarito, al risultato negativo registrato dall’organismo partecipato nell’esercizio precedente a quello in cui effettuare l’accantonamento, ma anche alle perdite precedenti non ancora ripianate e portate a nuovo nel medesimo esercizio (cfr., ex multis, Sez. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP, Sez. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE e Sez. Contr. Lombardia, decisione n. 114/2022/PARI).

In proposito, si è espressa la sez. reg. di contr. Toscana, con la delib. n. 36/2025/PRSE, nella quale si è precisato che: “L’importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l’ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa. […] il meccanismo mira a preservare pienamente gli equilibri di bilancio assicurando la copertura integrale del rischio connesso alle perdite societarie. Obiettivo, questo, che può essere conseguito solo attraverso una quantificazione dinamica dell’accantonamento che attualizzi il rischio stesso in base alla quota effettiva di partecipazione e all’ammontare cumulato degli effetti negativi delle perdite societarie pregresse per le quali non sia intervenuto il ripiano. In quanto rinnovate nello stato patrimoniale, dette perdite sono disancorate dal riferimento temporale relativo alla loro prima manifestazione in bilancio e sono da considerarsi a tutti gli effetti perdite attuali”.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!