Le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono rispettare il principio della prudenza

Le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere, prima di tutto, formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell’anno di riferimento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. per il Trentino Alto Adige/Sudtirol, nella delib. n. 59/2025/PRSE, pubblicata il 12 maggio 2025.

In fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali).

La ridotta capacità di realizzazione delle entrate espone l’ente al rischio di non conseguire gli equilibri di bilancio, in quanto lo stanziamento, in fase previsionale, di entrate sovradimensionate, rispetto all’effettiva possibilità di acquisizione, consente anche lo stanziamento di spese e l’assunzione di impegni, che a consuntivo non trovano poi la dovuta copertura finanziaria.

Come ha affermato la Corte Costituzionale, sussiste, quindi, l’esigenza di necessaria “contestualità […] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa” con “quelli poste a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime” (sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008), poiché la copertura finanziaria di una spesa e l’equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall’armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (Corte Cost., sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei  presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l’iscrizione in bilancio.

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