L’art. 93, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) richiede che la commissione di gara sia composta da “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
Il TAR Piemonte, sez. I, nella sent. 24 marzo 2025, n. 537, dinanzi ad una gara per l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione di un canale, che includeva il rifacimento del fondo, interventi geotecnici e il rinforzo murature esistenti, ha ritenuto competente una commissione giudicatrice composta da due ingegneri civili e un geometra; in particolare:
- il presidente vantava una laurea in ingegneria civile, diverse esperienze come componente di commissioni giudicatrici e collaudo riferiti anche ad opere inerenti sistemi di canali demaniali, attestazioni di qualifica in materia di sicurezza e in qualità di project manager di opere pubbliche;
- un membro, ingegnere, operava per la stazione appaltante dal 2009, con ruolo di RUP in almeno tre rilevanti interventi di potenziamento e ristrutturazione del sistema irriguo legato al canale oggetto dell’appalto, in possesso di una abilitazione in sicurezza nei cantieri;
- l’altro membro, geometra, operava per la stazione appaltante da oltre trent’anni e vantava, pertanto, una lunghissima esperienza specifica di gestione, programmazione, progettazione, affidamenti di gare, pianificazione proprio nello specifico settore di interesse per l’affidamento.
Alla luce dei curricula e delle pertinenti qualifiche professionali ed esperienze specifiche maturate sul campo, non era discutibile che i componenti della commissione giudicatrice fossero adeguatamente qualificati, secondo quanto prescritto dall’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023.
Per pacifica giurisprudenza, la competenza dei commissari va valutata in modo integrato (sia tra i vari componenti sia per il doppio aspetto del titolo di studio e dell’esperienza) e non è richiesta una perfetta coincidenza tra competenza/esperienza e ogni singolo aspetto di gara, soprattutto aventi carattere di elevata specializzazione. L’adeguatezza professionale non può infatti tradursi, in ipotesi di interventi particolarmente specialistici, nella necessità di puntuale competenza su singoli aspetti.