Il progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali l’operatore economico si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere è elemento che caratterizza e va a comporre l’offerta tecnica di ciascun operatore; di tal che, un’eventuale omissione di tale componente ad opera del soggetto partecipante non può ritenersi passibile di soccorso istruttorio – né nella sua veste integrativa ex art. 101, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), né nella diversa modalità sanante ai sensi della lett. b) della medesima disposizione: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 5 maggio 2025, n. 786.
Rimane, invece, possibile, il c.d. soccorso procedimentale ai sensi del disposto di cui al comma 3 del citato art. 101, al fine di chiedere chiarimenti al singolo operatore con riguardo ai contenuti dell’offerta presentata.
Del resto l’art. 101, comma 1, del Codice è al riguardo inequivocabile nell’escludere tassativamente sia la sanatoria sia l’integrazione di un qualsiasi elemento dichiarativo o documentale dell’offerta tecnica o economica di ciascun partecipante (in tal senso si veda TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. 14255/2023), in evidente coerenza con il rispetto di un principio di responsabilità gravante sugli operatori, nonché a garanzia della par condicio dei diversi partecipanti alla procedura (cfr. sul tema Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1924/2024).