Niente incentivi tecnici al personale che provvede alla liquidazione

Tra il personale che può godere dell’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), non è possibile includere anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della liquidazione materiale dell’incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Liguria, nella delib. n. 56/2025/PAR, pubblicata il 5 aprile 2025.

Secondo i giudici, nel perimetro delle funzioni incentivabili devono considerarsi ricomprese solo quelle che si estrinsecano in attività concernenti direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, restando escluse le attività finanziarie.

Nello stesso senso si era già espressa la sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 196/2023/PAR, la quale aveva evidenziato come l’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) rimanda all’allegato I.10, che contiene un elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell’esecuzione; collaboratori del direttore dell’esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario).

Il tenore letterale della disposizione chiarisce la portata applicativa degli incentivi in questione: infatti, il riferimento è alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa.

In tal senso, milita anche il fatto che le somme necessarie per corrispondere gli incentivi in questione fanno carico agli stanziamenti previsti per le singole procedure, creando un collegamento diretto tra la specifica procedura attivata e l’onere che ricade su di essa, ad esclusione di ogni altra spesa dovuta ad attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente ad essa.

Inoltre, si rileva che la ratio dell’istituto degli incentivi tecnici risiede, per consolidata giurisprudenza, nella necessità di incrementare e valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all’affidamento di incarichi professionali all’esterno. Al contrario, le attività relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari sono attività non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all’ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni; in questo quadro, ammetterle agli incentivi finirebbe per distorcere le finalità perseguite dal legislatore.

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