Come affermato dall’ANAC con il parere di precontenzioso n. 160 del 16 aprile 2025, il disciplinare di gara che chiede, a pena d’inammissibilità (ai sensi dell’art. 70, comma 4, del Codice dei contratti pubblici – d.lgs. n. 36/2023), quali requisiti di capacità economica e finanziaria, il fatturato globale minimo annuo per ciascuno dei tre anni del triennio precedente all’indizione della gara, d’importo superiore di 7,5 volte all’importo annuo dell’appalto e l’aver eseguito un servizio di punta, ossia un unico servizio analogo, in favore di un unico committente, dell’importo annuo pari al quintuplo del valore annuo del servizio messo a gara, è in palese contrasto con l’art. 100 del Codice, che prevede:
- la necessità che i requisiti di partecipazione siano attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, garantiscano la concorrenza e favoriscano le micro, piccole e medie imprese;
- la possibilità di chiedere esclusivamente, quale requisito quale requisito di capacità economica e finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni antecedenti all’indizione della procedura;
- la possibilità di chiedere, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento.
I requisiti in discorso, quindi, non potevano considerarsi conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, dinanzi ad una gara per l’affidamento del servizio di presidio tecnologico degli impianti elettrici, di raffrescamento/riscaldamento e idrico sanitario, del fabbricato sede del Consiglio Regionale, per un importo annuo di € 200.000.
L’Autorità ha, conseguentemente, ordinato alla stazione appaltante di annullare la gara e provvedere ad una eventuale riedizione emendata delle indicate irregolarità.