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Mancata iscrizione dell’organo di revisione al portale BDAP

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 90/2025/PRSE, depositata il 29 aprile 2025, è necessario che gli organi di revisione provvedano a registrarsi al sistema BDAP – Bilanci Armonizzati (https://openbdap.mef.gov.it/), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell’ente di competenza in esso presenti, operazione propedeutica allo svolgimento delle funzioni di verifica della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016 e per consentire l’elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti (delib. n. 8/SEZAUT/2023/INPR di approvazione delle “Linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”).

La necessità di iscrizione al suddetto portale in capo all’Organo di revisione appare, quindi, strumentale all’espletamento del dovere di vigilanza e dell’attestazione sull’esito del controllo effettuato.

Nel caso specifico analizzato dai giudici contabili, l’organo di revisione aveva dichiarato di non essere iscritto al portale BDAP, mentre le comunicazioni BDAP erano state effettuate dall’Ufficio Ragioneria del Comune attraverso proprio funzionario abilitato ad accreditarsi sul portale BDAP.