L’utilizzo di anticipazioni di tesoreria, legittimato entro presupposti e limiti predeterminati dall’art. 222 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), è stato oggetto di numerose pronunce, che hanno stabilito come il ricorso costante e consistente a detto istituto costituisca sintomo di una crescente difficoltà economico-finanziaria dell’Ente, suscettibile di impatto negativo sull’equilibrio di bilancio nel momento in cui cessa di adempiere alla propria fisiologica funzione di strumento di gestione di sporadici disallineamenti fra entrate e spese e inizia, invece, ad essere utilizzata in modo continuativo nel corso dell’esercizio, per importi sempre crescenti e con difficoltà di integrale restituzione al termine dello stesso.
Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 90/2025/PRSE, depositata il 29 aprile 2025, quest’ultima evenienza costituisce il più importante sintomo della trasformazione dell’anticipazione di tesoreria da strumento di gestione della liquidità a strumento improprio di finanziamento dell’ente: se, infatti, l’anticipazione utilizzata non viene integralmente restituita, l’ente riceve, nella sostanza, un finanziamento dal tesoriere, in contrasto con le norme che regolano l’indebitamento degli enti pubblici e le finalità dello stesso.
Si raccomanda per il futuro, nel caso di ricorso alle anticipazioni di tesoreria, l’esigenza di assicurare la chiusura dell’anticipazione ottenuta entro l’esercizio e di limitarne comunque l’utilizzo.